Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.
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Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.
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La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
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Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella
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in soprannumero ove occorra, nella sede già occupata.
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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due Provincie nella Regione.
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Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a
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Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E
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legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel « Bollettino Ufficiale » delle Regioni
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dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella